Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 58 del 29-3-2004.htm
Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2004.
Direzione
Centrale
Prestazioni
a Sostegno del Reddito
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 29
Marzo 2004
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 58
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati 1
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi.
Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2004.
SOMMARIO
:
A)
Salari medi e convenzionali (anno 2004) da prendere a
riferimento per l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia,
maternità e tbc, ai seguenti lavoratori:
1)
Lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al DPR
602/1970, art. 4 ( malattia, maternità e tbc ).
2)
Lavoratori
agricoli a tempo determinato ( malattia, maternità e tbc ).
3)
Compartecipanti
familiari e piccoli coloni ( malattia, maternità e tbc ).
Anno 2003
.
4)
Lavoratori
italiani operanti all’estero, in Paesi extracomunitari ( malattia, maternità
e tbc ).
5)
Lavoratrici
addette ai servizi domestici e familiari (maternità).
6)
Lavoratrici
commercianti, artigiane, CD – CM e imprenditrici agricole a titolo principale
(maternità).
B)
Importi (anno 2004) da prendere a riferimento per le
seguenti prestazioni:
1)
Lavoratori
iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (maternità e
malattia).
2)
Assegni
di maternità dei Comuni (importo prestazione e limite reddituale).
3)
Assegni
di maternità dello Stato.
4)
Congedo
parentale ex art.34, comma 3, D. Lgs. 151/2001 (limite reddituale).
A)
SALARI MEDI E
CONVENZIONALI
Ai fini della
liquidazione delle indennità di malattia, di maternità e di tubercolosi, la
cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi
nell’anno 2004, si portano a conoscenza gli importi giornalieri sulla cui
base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati,
le prestazioni economiche di cui trattasi.
Si ricorda che,
relativamente all’indennità di tubercolosi i criteri indicati valgono
soltanto per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che
hanno diritto all’indennità di malattia; per le restanti categorie aventi
diritto all’indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia si rammenta
che le prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa.
1)
LAVORATORI
SOCI DI SOCIETÀ E DI ENTI COOPERATIVI ANCHE DI FATTO DI CUI AL D.P.R. 30
APRILE 1970, N. 602, ART. 4 (malattia, maternità e tubercolosi).
Come è noto (v.
circ. n. 33 del 4.2.2002), a seguito dell’entrata in vigore del Decreto
Legislativo 6.11.2001 n. 423, pubblicato in G.U. n. 283 del 5.12.2001, è
iniziato, a decorrere dall’anno 2002, il processo di riforma della disciplina
di cui al D.P.R. n. 602/1970, finalizzato al raggiungimento, alla scadenza
del quinquennio previsto (2002/2006), dell’equiparazione della contribuzione
previdenziale ed assistenziale dei soci lavoratori delle cooperative in
argomento a quella dei lavoratori dipendenti da impresa.
Al predetto
scopo, senza modificare le forme assicurative attualmente in vigenti per i
predetti lavoratori soci (v. art. 1), il citato decreto legislativo ha
introdotto un meccanismo che prevede il graduale superamento dello speciale
regime basato sulle “retribuzioni convenzionali”, applicato, agli effetti
previdenziali e assistenziali, ai lavoratori di cui trattasi.
Conclusasi la
prima fase del percorso di adeguamento (gennaio – dicembre 2002), che ha
previsto l’omogeneizzazione del criterio di determinazione della base
imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale e
assistenziale, a partire dall’1.1.2003 e fino al 31.12.2006, è iniziata la
fase del progressivo inalzamento della retribuzione imponibile.
In base alle
previsioni contenute nell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. in questione, a
decorrere dal 1° gennaio 2003, l’imponibile giornaliero da assumere ai fini
del versamento delle contribuzioni relative alle assicurazioni in esame, è,
come per l’assicurazione I.V.S., quello previsto dall’art. 2, ma la
percentuale di incremento retributivo, che per l’anno 2004 è pari al 50%, va
calcolata sulla differenza esistente tra il predetto imponibile e il limite
minimo di retribuzione giornaliera.
In attuazione di
quanto precede, per l’anno 2004, la retribuzione giornaliera di cui all’art.
4 del D. P.R. n. 402/70, valida ai fini di interesse, risulta pari a
Euro 33,32.
Pertanto, per i
lavoratori in epigrafe, i trattamenti economici previdenziali in oggetto
relativi ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga cadenti
nell’anno 2004 – e, cioè, quelli insorti a partire dal 1° febbraio 2004,
salvo che l’evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2004, debba essere
indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di
lavoro è sorto nel mese di gennaio 2004
(Nota 1)
– sono da liquidare, nella misura
percentuale prevista, sulla base del predetto importo di Euro 33,32
(Nota
2).
Le Sedi, nel dare
notizia di quanto precede alle Società ed Enti Cooperativi interessati,
disporranno, altresì, per le necessarie integrazioni relativamente alle
prestazioni di cui trattasi (cioè, quelle di malattia, di maternità e di
tubercolosi riferite ad eventi
indennizzabili sulla scorta di periodi di paga inclusi nell’anno 2004), eventualmente
liquidate sulla base dell’importo valido per il 2003.
2)
LAVORATORI
AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (malattia, maternità e tubercolosi).
In applicazione
dell’art. 4 del decreto legislativo 16.4.1997, n. 146, anche per l’anno 2004,
nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato per i quali la
contrattazione collettiva provinciale stabilisca, per la relativa qualifica
di assunzione, una retribuzione pari o
inferiore alla misura prevista dal salario medio convenzionale valido
nella provincia per l’anno 1996 (quello, cioè, riportato nei decreti
ministeriali pubblicati nel 1996 – v. circ. n. 242/1997), il pagamento delle
prestazioni in oggetto continua ad essere effettuato su tali salari medi del
1996.
Si ricorda, ad
ogni buon conto, che, sempre a norma del citato art. 4 del decreto legislativo
n. 146/97, per gli operai agricoli a tempo determinato appartenenti a
qualifiche con retribuzioni contrattuali provinciali più elevate rispetto
alla relativa retribuzione convenzionale provinciale dell’anno 1996, le prestazioni in
questione vanno liquidate sulle retribuzioni effettivamente corrisposte dai
datori di lavoro (v. circ. n. 182/1998).
3)
COMPARTECIPANTI
FAMILIARI E PICCOLI COLONI (malattia, maternità e tubercolosi).
Come già
comunicato con circolare n. 5 del 15.01.2004 (paragrafo 3, lettera b), con
decreto direttoriale del 19 maggio 2003 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali sono state determinate, per ciascuna provincia, le
retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli a tempo determinato
valide per l’anno 2003
ai fini
previdenziali (v. tabella allegata).
Per quanto si
riferisce ai riflessi sull’erogazione delle prestazioni economiche di
malattia, di maternità e per tubercolosi (per i primi 180 giorni di
assistenza), si ricorda che dette retribuzioni sono utilizzabili
soltanto
nei confronti dei lavoratori in questione
(compartecipanti familiari e
piccoli coloni)
, limitatamente ai quali, nell’ambito del settore
agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali
determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti
dall’art. 28 del DPR n. 488/68 (v. circ. n. 56 del 2.3.2000, paragrafo 2 e
messaggio n. 000955 del 19.12.2001).
Eventuali
prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga
cadenti nell’anno 2003 (in proposito v. circ. n. 134386 AGO del 6 aprile
1982) e liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei
salari convenzionali stabiliti per il 2002 dovranno essere pertanto
riliquidate sulla base dei nuovi importi.
I salari
applicabili per l’anno 2004 saranno comunicati a suo tempo: nel frattempo
saranno come consueto utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i
salari validi per l’anno 2003.
4)
LAVORATORI
ITALIANI OPERANTI ALL’ESTERO, IN PAESI EXTRACOMUNITARI (malattia, maternità e
tubercolosi).
Con Decreto 30
gennaio 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. del
6.2.2004, n. 30) sono state determinate le retribuzioni convenzionali da
prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2004 a favore
dei lavoratori italiani operanti all’estero, in paesi extracomunitari, per le
assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi in materia di sicurezza
sociale.
Le predette
retribuzioni, utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche
di malattia, maternità e tbc per le quali sono da prendere a riferimento le
retribuzioni relative all’anno 2004, sono riportate nella circolare n. 41 del
4.3.2004.
5)
LAVORATRICI
ITALIANE E STRANIERE ADDETTE AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI (maternità).
Ai fini del
calcolo dell’indennità per
congedo di
maternità
(astensione obbligatoria e interdizione anticipata dal lavoro),
il cui inizio si colloca nel 2004, devono essere utilizzate le seguenti
retribuzioni convenzionali orarie:
- Euro
5,73 per le retribuzioni orarie effettive fino a Euro 6,46
- Euro 6,46 per le retribuzioni orarie effettive
superiori
a Euro 6,46 e
fino
a Euro 7,88
- Euro 7,88 per le retribuzioni orarie effettive
superiori
a Euro 7,88
-
Euro 4,17 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore
settimanali
.
6)
LAVORATRICI
AUTONOME: ARTIGIANE, COMMERCIANTI, COLTIVATRICI DIRETTE, COLONE, MEZZADRE,
IMPRENDITRICI AGRICOLE A TITOLO PRINCIPALE (maternità).
L’indennità
per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla
stessa data, l’indennità per congedo parentale nonché quella per interruzione
della gravidanza devono essere calcolate utilizzando i seguenti importi.
Coltivatrici dirette, colone, mezzadre,
imprenditrici agricole a titolo principale:
Euro 33,99, corrispondenti al limite minimo di retribuzione
giornaliera fissata per l’anno 2003 per gli operai agricoli a tempo
indeterminato (v. tab. A allegata alla circolare n. 26 del 6.2.2003), con
riferimento alle
nascite
avvenute
nel 2004 (anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel
2003).
Artigiane
: Euro 34,87, corrispondenti
al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2004 per la
qualifica di impiegato dell’artigianato (v. tab A allegata alla circolare n.
21 del 3.2.2004), con riferimento agli eventi per i quali il
periodo indennizzabile
ha inizio nel
2004.
Commercianti
: Euro 30,56,
corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per
l’anno 2004 per la qualifica di impiegato del commercio (v. tab A allegata
alla circolare n. 21 del 3.2.2004), con riferimento agli eventi per i quali
il
periodo indennizzabile
ha
inizio nel 2004.
B) IMPORTI
DI RIFERIMENTO PER ALTRE PRESTAZIONI
1)
LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI
AUTONOMI DI CUI ALLA LEGGE N. 335/1995 (malattia e maternità).
-
Generalità
A
modifica della precedente normativa in materia, l’art. 45 del D.L. 30.9.2003,
convertito, con modificazioni, nella legge 24.11.2003, n. 326, ha disposto
che, con effetto dal 1 gennaio 2004, l’aliquota contributiva pensionistica
per gli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della
legge 8.8.1995, n. 335 che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie è
stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica
dei commercianti.
La norma ha stabilito altresì che,
per gli anni successivi, l’aliquota così determinata venga incrementata dello
0,20% di cui all’art. 59, comma 15, della legge 27.12.1997, n. 449, fino al
raggiungimento della aliquota di 19 punti percentuali.
Stante il riferimento alla misura prevista per i
commercianti, per l’anno 2004, per i soggetti di cui trattasi, l’aliquota
contributiva dovuta, comprensiva dello 0,50% relativo alla tutela della
maternità, all’assegno per il nucleo familiare e alla tutela per malattia in
caso di ricovero ospedaliero, risulta pari al 17,80%
(Nota 3)
, e, al
18,80%, per la quota di reddito eccedente il limite della prima fascia di
retribuzione pensionabile, ai sensi
dell’art. 3 ter della legge 14.11.1992, n, 438 (corrispondente per l’anno
2004 a Euro 37.883,00)
(Nota 4)
.
Ciò premesso, poiché per i soggetti
di cui trattasi l’erogazione delle prestazioni è strettamente collegata alla
contribuzione versata, calcolata sul minimale di reddito di cui all’art. 1,
comma 3, della legge 2.8.1990, n. 223 e successive modificazioni ed
integrazioni, tenuto conto che, per l’anno 2004 il minimale di reddito
suddetto è fissato nella misura di Euro 12.889,00, su cui si applica la
contribuzione del
17,80%
, l’accreditamento
di tutti i contributi mensili relativi all’anno stesso si realizza in
presenza di un versamento non inferiore a Euro 2.294,24; un contributo
mensile, quindi, è pari a Euro 191,19
(Nota 5)
.
-
Degenza
ospedaliera
Come è noto,
secondo i criteri vigenti (v. circ. n. 147 del 23.7.2001), l’indennità in
questione va calcolata –con percentuali diverse (8% - 12% - 16%) a seconda
della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero-
sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo
(intero) di cui all’art. 2, comma 18, della citata legge 8.8.1995, n. 335,
valido per l’anno nel quale ha avuto inizio l’evento.
Conseguentemente,
per le degenze iniziate nell’anno 2004, in cui il
massimale
contributivo suddetto è risultato pari a Euro
82.401,00, l’indennità sarà calcolata su Euro 225,76 (=Euro 82.401,00 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata
indennizzabile, a:
Euro 18,06, in
caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
Euro 27,09, in
caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
Euro 36,12, in
caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.
Si precisa
altresì che, per il 2004,
il limite di
reddito
previsto per poter beneficiare della prestazione, corrisponde a
Euro 56.273,70 (= 70% del massimale 2003, pari a Euro 80.391,00).
2)
ASSEGNI
DI MATERNITA’ CONCESSI DAI COMUNI.
Come reso noto con la circolare n.
34 del 17.2.2004 la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, da applicarsi per l’anno 2004 è pari a
2,5%
. Pertanto, gli importi
dell’assegno di maternità del Comune e dei requisiti reddituali di cui
all’art. 74 del D. Lgs. n. 151 del 26.3.2001 valevoli per nascite,
affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2004 al
31.12.2004, sono i seguenti:
-
assegno di maternità (in misura intera) = Euro 278,35
mensili per complessivi Euro 1.391,75;
-
indicatore della situazione economica (I.S.E.) con
riferimento ai nuclei familiari con tre componenti = Euro 29.016,13.
3)
ASSEGNI
DI MATERNITA’ DELLO STATO CONCESSI DALL’INPS.
L’importo dell’assegno di maternità
dello Stato, di cui all’art. 75 del D. Lgs 151/2001, valevole per le nascite
avvenute nel 2004, per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori
il cui
ingresso
in famiglia
sia avvenuto nel 2004, è pari a Euro 1.713,55 (misura
intera), tenuto conto che la variazione dell’indice ISTAT da applicarsi per
il 2004 è, come detto al paragrafo precedente, pari a 2,5%
(Nota 6)
.
4)
LIMITI
DI REDDITO PER L’INDENNIZZABILITA’ DEL CONGEDO PARENTALE NEI CASI PREVISTI
DALL’ART. 34, COMMA 3, DEL D.LGS. 151/2001
In base al decreto del 20.11.2003
(G.U. n. 283 del 5.12.2003) che stabilisce nella misura del 2,5% la
percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle
pensioni da attribuire in via previsionale per l’anno 2004, il
valore provvisorio
dell’importo annuo
del trattamento minimo pensionistico per il 2004 è pari a Euro 5.358,34.
Tale importo, come è noto, è da
prendere a riferimento ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi
previsti dal comma 3 dell’art. 34 del D.Lgs. 151/2001 (v. circolari n.
109/2000, n. 8 del 17.1.2003 e n. 33 del 17.2.2004), nel senso che il
genitore che nel 2004 chiede periodi di congedo parentale
ulteriori
rispetto a quelli di cui ai
commi 1 e 2 dell’art. 32 del citato decreto, ha diritto alla indennità del
30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo
l’importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2004 il valore
provvisorio di tale importo risulta, pertanto, pari a Euro 13.395,85 ( =
5358,34 x 2,5).
Si fa riserva di comunicare il
valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2004, qualora lo stesso
dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.
____________
Note
:
[1]
V. circolare n. 134386 AGO/83 del 6 aprile 1982
2
V. anche
circolare n. 21 del 3.2.2004
3
Non
è applicabile ai fini di cui trattasi l’ulteriore aliquota dello 0,09% a
carico dei commercianti dovuta per la “razionalizzazione della rete
commerciale”
4
V.
circolare n.27 del 10.2.2004
5
Il minimale di reddito considerato (Euro 12.889,00) è infatti inferiore al
limite di 37.883,00 Euro oltre il quale l’aliquota contributiva viene elevata
al 18,80%. Il maggiore contributo (18,80%) eventualmente versato sulla quota
di reddito eccedente il suddetto limite (37.883,00 Euro) è quindi ininfluente
ai fini della individuazione del numero dei contributi mensili utili per il
riconoscimento del diritto alle prestazioni, in quanto, se è dovuta la
maggiore aliquota in questione, ciò significa che è stato ampiamente superato
il minimale di reddito (12.889,00 Euro) il cui contributo annuo del 17,80%
(=2.294,24 Euro) già assicura, come detto, la copertura contributiva per
tutti i 12 mesi dell’anno
6
Si
rammenta che per il 2003 l’importo dell’assegno dello Stato era pari a Euro
1.671,76
Il Direttore Generale
Crecco
Allegato N.1